Art. 1 Costituzione - Denominazione - Sede
Art. 2 Dono del sangue Art. 3 Natura Art. 4 Scopi Art. 5 Soci Art. 6 Attività Art. 7 Strutture Art. 8 Organi Art. 9 Costituzione e scioglimento Art. 10 Assemblee Art. 11 Delegati Art. 12 Assemblea Nazionale Art. 13 Consiglio Nazionale ed Esecutivo |
Art. 14 Collegio dei Sindaci
Art. 15 Collegio dei Probiviri Art. 16 Giurì Nazionale Art 17 Cariche Art. 18 Funzioni di controllo Art. 19 Rapporti con gli organi pubblici Art. 20 Competenze regionali Art. 21 Autonomie periferiche Art. 22 Benemerenze Art. 23 Patrimonio Art. 24 Statuto Art. 25 Comitato Elettorale Art. 26 Regolamento |
1.1 - L'A.V.I.S. è stata fondata nel maggio
dell'anno 1927 a Milano dal Dott. Vittorio Formentano. Le modifiche statutarie
succedutesi nel tempo hanno adeguato l'Associazione alle nuove esigenze
senza interromperne la continuità.
1.2 - Essa ha attualmente sede in Milano - Via Livigno
n° 3 ed Ufficio di rappresentanza in Roma, Via Imperia n° 1.
1.3 - Lo spostamento della sede può essere
deciso dal Consiglio Nazionale senza che ciò comporti modifica regolamentare.
2.1 - Il Volontario del sangue deve:
a. rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate;
b. evitare di dare notizie atte ad individuare che
si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
c. fare capo, per le donazioni, esclusivamente all'AVIS
in cui è iscritto, salve eccezioni determinate da causa di forza
maggiore da segnalare, comunque, all'AVIS di appartenenza;
d. fornire al personale medico dati anamnestici veritieri;
e. osservare scrupolosamente le disposizioni impartite
dal medici responsabili in ordine all'ammissibilità alle donazioni
di sangue, alla loro periodicità ed alle visite di controllo;
f. comunicare le variazioni di indirizzo e telefono
all'AVIS di appartenenza.
4.1 - Oltre ai compiti attribuiti dalla Legge 20 febbraio
1950, N° 49, l'A.V.I.S. svolge a tutti i livelli le attività
gestionali ed operative ad esso demandate dallo Stato, dalle Regioni e
dagli altri Enti competenti, sia direttamente che attraverso la stipula
di idonee convenzioni.
5.1 - L'iscrizione all'A.V.I.S. deve essere richiesta
per iscritto.
5.2 - La periodicità delle donazioni di sangue
è stabilita per ciascun donatore dai sanitari responsabili, nel
rispetto delle leggi vigenti.
5.3 - Chi cessa di donare il sangue senza giustificato
motivo e non partecipa con continuità all’attività associativa,
viene depennato dopo due anni dall’ultima donazione.
5.4 - Le donazioni effettuate presso altre Associazioni,
o comunque prima dell'iscrizione all'A.V.I.S. sono valide ad ogni fine
associativo purchè documentate e prestate nel rispetto dei limiti
di legge.
5.5 - La revisione degli elenchi degli iscritti deve
essere effettuata dal competente Consiglio Direttivo ogni anno, in corrispondenza
con la convocazione dell'Assemblea e con riferimento al 31 dicembre dell'anno
precedente.
5.6 - Ci si può iscrivere ad una sola A.V.I.S.
di base scelta fra quella esistente nel luogo di abituale dimora e quella
del luogo in cui il donatore presta la propria attività.
5.7 - Nel caso non esista un'A.V.I.S. nella località
sopra indicata, la scelta deve ricadere su una località ove opera
l'Associazione. La successiva costituzione di un'AVIS di base in detta
località non comporta l'obbligo di trasferimento alla stessa.
5.8 - Le modificazioni della abituale dimora o del
luogo di lavoro, successive all'iscrizione, non comportano l'obbligo di
trasferimento alla diversa struttura di base territorialmente competente.
5.9 - Chi non effettua donazioni, ma esplica con continuità
funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo,
acquista la qualifica di Socio Collaboratore su delibera del Consiglio
Direttivo competente.
5.10 - L'elettorato attivo e passivo spetta ai Soci
Donatori a far tempo dalla seconda donazione ed ai Soci Collaboratori un
anno dopo la delibera del Consiglio Direttivo citata nel comma precedente.
5.11 - Ogni struttura può inoltre istituire
le categorie di: affiliato onorario e affiliato sostenitore per coloro
che si siano resi benemeriti all'Associazione.
5.12 - Tali categorie non comportano l'acquisizione
dell'elettorato attivo e passivo; fermo tale limite, ciascuna struttura
potrà autonomamente determinare le prerogative da attribuire agli
appartenenti alle dette categorie.
5.13 - L'attribuzione delle qualifiche di affiliato
è valida nel solo ambito territoriale della struttura che l'ha conferita.
5.14 - Le persone cui sono state attribuite tali qualifiche,
non entrano nei conteggi volti a determinare il numero dei soci in forza
a ciascuna struttura di base ed i diritti e doveri a tale numero collegati.
6.1 - È compito primario dell'A.V.I.S. di ottenere
l'iscrizione di un numero di donatori adeguato alle necessità nazionali
e di fare in modo che tutto il sangue disponibile venga prelevato ed utilizzato
proficuamente; tutte le iniziative che l'A.V.I.S. adotta devono essere
rivolte a questa finalità.
6.2 - Le A.V.I.S. che operano a livello superiore
a quello di base devono favorire la costituzione di strutture associative
nel territorio di rispettiva competenza.
6.3 - L'opera di proselitismo e propaganda deve essere
svolta, ad ogni livello, con pieno rispetto dell'etica associativa e non
deve essere in contrasto con le direttive e le linee generali di politica
associativa debitamente adottate.
6.4 - Ogni struttura associativa ha la facoltà
di editare periodici e fogli illustrativi, nel rispetto ed ai fini di quanto
indicato negli articoli 4 e 6 dello Statuto.
7.1 - Per AVIS di base si intende la struttura associativa
a diretto contatto con il territorio. Ad essa spettano l'accoglimento delle
domande di iscrizione dei soci donatori, la nomina dei soci collaboratori
ed il riconoscimento della qualifica di affiliato.
7.2 - L'AVIS di base ha solitamente dimensioni corrispondenti
al territorio di un Comune: può inoltre operare sul territorio di
più Comuni ovvero su una parte del territorio di un singolo Comune.
7.3 - Dove le A.V.I.S. di base siano di dimensioni
inferiori a quella comunale, le norme regionali determineranno la suddivisione
delle competenze tra l'A.V.I.S. Comunale ed i Consigli Direttivi di tali
AVIS. Le relative assemblee comunali possono essere assemblee di delegati.
7.4 - Le altre strutture associative previste dall'art.
7.2 dello Statuto, ad esclusione di quelle di dimensioni inferiori al territorio
del Comune, possono essere istituite tanto su di un territorio inferiore
a quello provinciale che superiore e costituiscono un livello di promozione
e coordinamento sia integrativo che sostitutivo di quello rappresentato
dalle AVIS provinciali.
7.5 - Su delibera del Consiglio Nazionale possono
essere create strutture A.V.I.S. all'estero. In tale caso, il medesimo
Consiglio determina le modalità operative e di partecipazione alla
vita associativa di dette strutture.
7.6 - Le AVIS Provinciali di Trento e di Bolzano nonché
l'AVIS Svizzera sono considerate a tutti gli effetti come AVIS regionali.
7.7 - Le strutture regionali e provinciali delle AVIS
operanti all'estero o in territori a Statuto speciale si adeguano all'ordinamento
locale, fermo il rispetto dei valori etici fondamentali dell'AVIS.
9.1 - Sull'accordo di un numero di donatori che sarà
stabilito dalle Normative Regionali e che risiedano o svolgano attività
nel territorio di competenza anche se iscritti ad altre A.V.I.S., viene
formato un Comitato per la costituzione dell'A.V.I.S. di base, con un direttivo
di almeno 3 (tre) membri.
9.2 - Tale costituzione è deliberata dai donatori
operanti nel territorio, convocati in assemblea dal detto direttivo, che
resta in carica sino all'elezione delle cariche sociali.
9.3 - Ogni nuova A.V.I.S. di base deve essere messa
in grado dal competente organismo superiore di intonare la propria attività
alle norme di Statuto e Regolamento associativo. È pertanto compito
dell'organismo suddetto fornire alla nuova A.V.I.S. di base copia dello
Statuto e del Regolamento associativo nonchè il materiale di primo
impianto.
9.4 - In mancanza di organismo territorialmente competente,
gli incarichi di cui al precedente comma competono all'organismo che opera
a livello immediatamente superiore.
9.5 - Ad esclusione della Regione della Valle d'Aosta
e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, nonchè dell'A.V.I.S.
Svizzera, devono costituirsi A.V.I.S. Provinciali, o strutture consimili,
in tutte le Provincie in cui operino almeno due A.V.I.S. di base ed A.V.I.S.
Regionali in tutte le Regioni ove operino almeno due A.V.I.S. Provinciali
o equipollenti; mancando tali condizioni l'A.V.I.S. di base avrà
competenza anche provinciale e quella provinciale o equipollente, competenza
anche regionale.
9.6 - La costituzione di tali A.V.I.S. è deliberata
da un'assemblea formata da tutti i componenti dei Consigli direttivi esistenti
a livello immediatamente inferiore.
9.7 - Esse sono gestite, sino alla prima assemblea
dei delegati, da un comitato provvisorio nominato in sede di costituzione.
9.8 - Lo scioglimento è deliberato, a livello
di base, dalle assemblee straordinarie dei soci e, ai livelli superiori,
dai delegati.
9.9 - Di ogni costituzione o scioglimento deve essere
data sollecita comunicazione al Consiglio Nazionale e a tutti gli altri
Consigli interessati.
9.10 - Le norme regionali determinano la percentuale
delle quote dovute per l'anno di costituzione dalle nuove strutture; l'importo
dovuto alla struttura nazionale sarà comunque pari all'ammontare
pieno della quota moltiplicato per il numero di soci in forza al 31 dicembre
di ogni anno.
9.11 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento
di un'A.V.I.S. deve accertare le eventuali posizioni debitorie che non
possano essere coperte dalle poste attive del bilancio e decidere le modalità
di rientro.
9.12 - Ove sussistano poste passive assunte in violazione
delle leggi, dello Statuto o del Regolamento, l'Assemblea ne farà
carico ai Consiglieri ed ai Sindaci in carica al momento della loro assunzione,
con esclusione degli assenti o dei dissenzienti.
10.1 - Le assemblee Comunali, Provinciali e Regionali,
così come quelle delle altre strutture di cui al precedente art.7,
sono convocate secondo le norme regionali.
10.2 - In tutte le strutture l'avviso di convocazione
deve portare l'ordine del giorno ed essere accompagnato, escluse le strutture
di base, dai bilanci e dalla relazione. Esso deve pervenire, salvo il disposto
dell'art. 12.2 e 12.3 presente Regolamento, con almeno 15 giorni di anticipo.
10.3 - Ad ogni assemblea deve essere invitato l'organismo
superiore.
10.4 - Ogni assemblea deve eleggere il Presidente
ed il Segretario e della stessa deve essere redatto il verbale, sottoscritto
dai predetti. Le norme regionali possono determinare casi di votazione
segreta oltre a quanto previsto dallo Statuto.
10.4.1 Per tutte le Assemblee è prevista la
Commissione Verifica Poteri, nominata per un triennio dall’Assemblea elettiva,
con i compiti di cui al successivo articoli 11 per le Assemblee formate
da delegati e con il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto
al voto fra i presenti all’Assemblea formata da soci.
10.5 - Le votazioni palesi avvengono per interpello
di tutti i presenti. Per le votazioni segrete deve essere predisposta idonea
scheda.
10.6 - Tutte le assemblee dovranno essere coordinate
cronologicamente in maniera tale che, sin dalle assemblee di base, i donatori
possano esprimere il proprio parere sugli argomenti che saranno dibattuti
nelle assemblee superiori.
10.7 - Tutte le assemblee sino alla fase regionale
dovranno svolgersi entro il 30 aprile di ciascun anno.
10.8 - L'Assemblea Nazionale deve essere convocata
tra il 20 maggio ed il 30 giugno di ogni anno.
10.9 - Dove non siano costituite A.V.I.S. Regionali
o Provinciali, la partecipazione all'Assemblea Nazionale ed alle Assemblee
Regionali di pertinenza avverrà da parte degli organi rappresentativi
delle A.V.I.S. di base. In tal caso l'assemblea dell'A.V.I.S. di base dovrà
eleggere i delegati all'assemblea regionale o all'Assemblea Nazionale nelle
proporzioni stabilite dall'art. 12 dello Statuto Associativo.
10.10 - I membri dei Consigli Direttivi, dei Collegi
dei Sindaci e dei Probiviri delle strutture superiori a quelle di base
hanno diritto di voto nelle rispettive assemblee se siano anche delegati.
L'Assemblea può nominare tre o più questori
di sala per la conta dei voti e per gli altri controlli necessari.